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ISCRIZIONI ALL’ORDINE

Data pubblicazione: 27/07/2026

Si richiama l'attenzione delle Società tra Professionisti (STP) che intendano richiedere l'iscrizione presso questo Ordine sulla necessità di conformare la propria struttura societaria ai principi espressi dal CNDCEC in materia di composizione della compagine sociale. In particolare: 


Oggetto sociale della STP
Nel Pronto Ordini n. 58/2016 del 26/02/2016 emesso dal CNDCEC, emerge che “le uniche attività professionali che la società può impegnarsi ad assumere sono quelle a cui i soci professionisti possono dare esecuzione in base alla loro qualifica professionale. E' necessario, dunque, che i soci professionisti siano abilitati all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale”.


STP partecipata da professionisti e da srl riferibile ai professionisti stessi
Dai Pronto Ordini n. 31/2022 – 05/2023 – 11/2024 emessi dal CNDCEC, emerge che “… in assenza di ulteriori specificazioni da parte del legislatore, … qualunque socio della STP (e non solo il socio professionista) non può partecipare contemporaneamente a due STP, perché il precetto contenuto nell'art. 10, comma 6, legge n. 183/2011, come precisato dall'art. 6, comma 1, D.M. n. 34/2013 sembra essere indirizzato a tutti i soci della STP e non unicamente ai soci professionisti.” In particolare, il CNDCEC evidenzia l'opportunità di evitare la presenza, quali soci della STP, di società riconducibili direttamente o indirettamente al socio professionista.


Si invitano pertanto le STP interessate all'iscrizione a valutare con particolare attenzione la composizione della compagine sociale prima della presentazione della domanda.